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Ultimo reclamo vinto

Oggetto: Reclamo relativo alla prova valutativa a distanza 

Ho sostenuto la prova abilitativa a distanza per l’iscrizione all’Albo Unico dei CF e ho ottenuto il voto di 79/100.

Sottopongo all’attenzione di questa Spettabile Commissione la domanda n. X.

Domanda numero: X Punteggio domanda: 2

I titoli asset backed:

  1. A) sono strumenti finanziari derivati
  2. B) sono titoli con durata inferiore ad un anno
  3. C) sono titoli obbligazionari che pagano al detentore delle cedole a scadenze prefissate
  4. D) sono titoli azionari

Risposta data: A ( Risp. Es.: C)

Mi permetto di segnalare alla Commissione quanto segue.

La domanda X mi ha, sinceramente, messo in difficoltà perché non ho riscontrato, nelle risposte proposte, una che mi convincesse del tutto.

Infatti, ho eliminato subito dalle possibili risposte, la risposta B, in quanto la durata non deve essere inferiore a un anno, e la risposta D, perché non sono titoli azionari.

La risposta A, che ho scelto benché non mi convincesse del tutto, presenta una prima parte assolutamente corretta perché gli ABS sono strumenti finanziari però l’aggettivo “derivati” è un po’ forzato, salvo volergli dare un’accezione ampia, poiché i titoli asset backed “derivano” da un’operazione di cartolarizzazione. Per questo motivo ho scelto questa risposta, dando un’interpretazione al termine “derivato” più estensiva rispetto a quella strettamente finanziaria.

Non ho scelto la risposta C, data come corretta, perché i “titoli asset backed” non sono “titoli obbligazionari” e, benché sia corretto che pagano al detentore delle cedole a scadenze prefissate, la definizione, appunto, di titoli obbligazionari non è, a mio avviso, accettabile.

Avrei scelto, senza alcun dubbio la risposta C, se fosse stata formulata nel seguente modo:

“Sono strumenti finanziari che pagano al detentore delle cedole a scadenze prefissate”

A tal riguardo la legge 30/04/1999, N. 130 (Versione consolidata con le modifiche introdotte dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017), in tutto il testo della legge non utilizza mai il termine “obbligazioni” o “titoli obbligazionari”, ma utilizza volutamente il termine “titoli”, che ha un’accezione più generica.

In particolare, all’art. 5 della legge 30/04/1999, N. 130 (Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati), fa proprio riferimento ai titoli emessi a seguito di operazioni di cartolarizzazione:

“1. Ai titoli emessi dalla società cessionaria o dalla società emittente titoli, per finanziare l’acquisto dei crediti, si applicano gli articoli 129 e 143 del testo unico bancario.

  1. Alle emissioni dei titoli non si applicano il divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto dall’articolo 11, comma 2, del testo unico bancario, né i limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile.

2-bis. I titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 1, anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, l’IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche

tramite gli attivi sopra menzionati. L’investimento nei titoli di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione”.

È da rilevare che il comma 2 del medesimo art. 5 afferma che “non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile”, che fanno parte della sezione VII, denominata “Delle Obbligazioni”.

A rafforzare questa valutazione l’articolo 6 della legge 30/04/1999, N. 130 (Disposizioni fiscali e di bilancio) afferma:

“1. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell’articolo 5 si applica lo stesso trattamento stabilito per obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.

Se i titoli asset backed fossero titoli obbligazionari, il legislatore non avrebbe dovuto indicare quale trattamento fiscale adottare, ma sarebbe stato quello previsto, appunto, per le obbligazioni. Il legislatore ha avuto necessità di definirne l’ambito fiscale proprio perché i titoli asset backed non sono obbligazioni.

In ultimo, segnalo la definizione presente nel glossario di Borsa Italiana, nel quale si evidenzia la similarità degli ABS con le obbligazioni, ma si utilizza il termine più estensivo di “strumenti finanziari”:

“Le Asset backed securities (o ABS) sono strumenti finanziari, emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, del tutto simili alle normali obbligazioni; come queste, infatti, pagano al detentore una serie di cedole a scadenze prefissate per un ammontare determinato sulla base di tassi di interesse fissi o variabili”.

Per le ragioni sopraesposte, considerando che la domanda X presenti la risposta C come esatta, benché contenga elementi non corretti nella definizione di “titoli obbligazionari”, e che la risposta A, da me scelta, risulti letteralmente corretta, Vi chiedo di considerare esatta la risposta da me scelta o, in subordine, di considerare tutte le 4 risposte presenti come errate.

Ringraziandovi per l’attenzione, vi porgo i miei migliori saluti.

RECLAMO VINTO!

 

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