Hai preso 78 o 79? Non disperare, hai la possibilità di fare un reclamo all’OCF.
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L’effettuazione di un reclamo o ricorso all’OCF non preclude la possibilità, per il ricorrente, di iscriversi alle successive prove d’esame
Ultimi reclami vinti
Oggetto: Reclamo relativo alla prova valutativa a distanza
Sottopongo all’attenzione di questa Spettabile Commissione la seguente domanda:
Punteggio domanda: 2
Quale delle seguenti affermazioni, riferite al funzionamento dei mercati dei contratti futures, è corretta?
A) Il funzionamento dei mercati dei contratti futures è del tutto analogo a quello dei mercati dei contratti forward
B) Il regolamento delle posizioni di acquirente e venditore avviene in una unica soluzione alla scadenza del contratto
C) Fra acquirente e venditore sono effettuati pagamenti quotidiani in funzione delle oscillazioni del prezzo futures
D) Il prezzo dei contratti futures non varia durante la vita del contratto
Risposta data: B ( Risp. Es.: C)
Mi permetto di segnalare alla Commissione quanto segue.
Nel rispondere a questa domanda, ho subito considerato errate le risposte A) e D).
Invece, le risposte B) e C) presentavano entrambe elementi di complessità.
Innanzitutto, la risposta C), data come corretta, contiene un elemento errato che mi ha fatto dubitare fortemente che fosse la risposta corretta. Infatti, conoscendo bene il funzionamento dei futures, ho subito pensato che, essendo presente la clearing house nel mercato regolamentato con la funzione di essere “controparte automatica” di ogni contratto future, il regolamento dei margini non fosse “Fra acquirente e venditore” come indicato nella risposta. Il concetto espresso nella risposta C) presuppone che, appunto, fra acquirente e venditore ci siano pagamenti quotidiani in funzione dell’andamento del sottostante e, quindi, del valore del future, come se uno facesse un bonifico a favore dell’altro o viceversa. Ma non avviene così, il regolamento delle posizioni giornaliere avviene fra acquirente e clearing house e fra venditore e clearing house.
Tale funzione della clearing house è supportata da quanto indicato nei regolamenti di Borsa e sintetizzato nel Glossario alla voce “Clearing House”, dove si afferma che “è un organo di mercato, controparte automatica e speculare (venditrice nei confronti dell’acquirente originario e acquirente nei confronti del venditore originario) di tutti i contratti stipulati in un mercato, al fine di limitare il rischio di inadempimento delle transazioni”.
L’affermazione che la clearing house sia controparte automatica e che si inserisca nel rapporto tra acquirente e venditore, appositamente definiti “originari” determina che il regolamento delle posizioni non avviene fra acquirente e venditore, ma fra acquirente e clearing house e venditore e clearing house.
Invece la risposta B) presenta, a mio avviso, elementi di poca chiarezza sulla definizione di “regolamento delle posizioni” perché se si intendono le posizioni del regolamento giornaliero allora non è corretta, mentre se si intendono le posizioni relative agli obblighi contrattuali previsti dal contratto future, ossia per l’acquirente di pagare e per il venditore di consegnare, allora il regolamento di dette posizioni viene effettuato alla scadenza del contratto in un’unica soluzione.
Poiché la risposta B), considerando il regolamento delle posizioni come derivante dall’obbligo contrattuale e non relativo al regolamento dei margini, in tale analisi risulta corretta, ho scelto di indicarla come esatta.
RECLAMO VINTO!
Oggetto: Reclamo relativo alla prova valutativa a distanza
Ho sostenuto la prova abilitativa a distanza per l’iscrizione all’Albo Unico dei CF e ho ottenuto il voto di 79/100.
Sottopongo all’attenzione di questa Spettabile Commissione la domanda n. X.
Domanda numero: X Punteggio domanda: 2
I titoli asset backed:
- A) sono strumenti finanziari derivati
- B) sono titoli con durata inferiore ad un anno
- C) sono titoli obbligazionari che pagano al detentore delle cedole a scadenze prefissate
- D) sono titoli azionari
Risposta data: A ( Risp. Es.: C)
Mi permetto di segnalare alla Commissione quanto segue.
La domanda X mi ha, sinceramente, messo in difficoltà perché non ho riscontrato, nelle risposte proposte, una che mi convincesse del tutto.
Infatti, ho eliminato subito dalle possibili risposte, la risposta B, in quanto la durata non deve essere inferiore a un anno, e la risposta D, perché non sono titoli azionari.
La risposta A, che ho scelto benché non mi convincesse del tutto, presenta una prima parte assolutamente corretta perché gli ABS sono strumenti finanziari però l’aggettivo “derivati” è un po’ forzato, salvo volergli dare un’accezione ampia, poiché i titoli asset backed “derivano” da un’operazione di cartolarizzazione. Per questo motivo ho scelto questa risposta, dando un’interpretazione al termine “derivato” più estensiva rispetto a quella strettamente finanziaria.
Non ho scelto la risposta C, data come corretta, perché i “titoli asset backed” non sono “titoli obbligazionari” e, benché sia corretto che pagano al detentore delle cedole a scadenze prefissate, la definizione, appunto, di titoli obbligazionari non è, a mio avviso, accettabile.
Avrei scelto, senza alcun dubbio la risposta C, se fosse stata formulata nel seguente modo:
“Sono strumenti finanziari che pagano al detentore delle cedole a scadenze prefissate”
A tal riguardo la legge 30/04/1999, N. 130 (Versione consolidata con le modifiche introdotte dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017), in tutto il testo della legge non utilizza mai il termine “obbligazioni” o “titoli obbligazionari”, ma utilizza volutamente il termine “titoli”, che ha un’accezione più generica.
In particolare, all’art. 5 della legge 30/04/1999, N. 130 (Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati), fa proprio riferimento ai titoli emessi a seguito di operazioni di cartolarizzazione:
“1. Ai titoli emessi dalla società cessionaria o dalla società emittente titoli, per finanziare l’acquisto dei crediti, si applicano gli articoli 129 e 143 del testo unico bancario.
- Alle emissioni dei titoli non si applicano il divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto dall’articolo 11, comma 2, del testo unico bancario, né i limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile.
2-bis. I titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 1, anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, l’IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche
tramite gli attivi sopra menzionati. L’investimento nei titoli di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione”.
È da rilevare che il comma 2 del medesimo art. 5 afferma che “non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile”, che fanno parte della sezione VII, denominata “Delle Obbligazioni”.
A rafforzare questa valutazione l’articolo 6 della legge 30/04/1999, N. 130 (Disposizioni fiscali e di bilancio) afferma:
“1. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell’articolo 5 si applica lo stesso trattamento stabilito per obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.
Se i titoli asset backed fossero titoli obbligazionari, il legislatore non avrebbe dovuto indicare quale trattamento fiscale adottare, ma sarebbe stato quello previsto, appunto, per le obbligazioni. Il legislatore ha avuto necessità di definirne l’ambito fiscale proprio perché i titoli asset backed non sono obbligazioni.
In ultimo, segnalo la definizione presente nel glossario di Borsa Italiana, nel quale si evidenzia la similarità degli ABS con le obbligazioni, ma si utilizza il termine più estensivo di “strumenti finanziari”:
“Le Asset backed securities (o ABS) sono strumenti finanziari, emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, del tutto simili alle normali obbligazioni; come queste, infatti, pagano al detentore una serie di cedole a scadenze prefissate per un ammontare determinato sulla base di tassi di interesse fissi o variabili”.
Per le ragioni sopraesposte, considerando che la domanda X presenti la risposta C come esatta, benché contenga elementi non corretti nella definizione di “titoli obbligazionari”, e che la risposta A, da me scelta, risulti letteralmente corretta, Vi chiedo di considerare esatta la risposta da me scelta o, in subordine, di considerare tutte le 4 risposte presenti come errate.
Ringraziandovi per l’attenzione, vi porgo i miei migliori saluti.
RECLAMO VINTO!
